Decreto-legge 24 marzo 2022 -Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19

Il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza Covid-19.

Il percorso per il graduale ritorno all’ordinario prevede alcuni step

  • fine del sistema delle zone colorate
  • graduale superamento del green pass
  • eliminazione delle quarantene precauzionali

Accesso ai luoghi di lavoro

Dal 1° aprile 2022 sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base (vaccinazione, guarigione, test). A partire dal 1° maggio 2022 l’obbligo di green pass verrà eliminato.

Obbligo di vaccinazione per professioni sanitarie e lavoratori in sanità

Resta fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle Rsa.

Green pass per attività e servizi

Il decreto rimodula l’utilizzo del green pass base e rafforzato per attività e servizi. In particolare, tra le novità immediate, dal 1° aprile 2022 decade l’obbligo del green pass per i servizi di ristorazione all’aperto e per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale.
Al contrario, servirà ancora fino al 30 aprile 2022 il green pass base per l’accesso ai seguenti servizi ed attività:

  • Mense e catering continuativo su base contrattuale.
  • Servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati.
  • Concorsi pubblici.
  • Corsi di formazione pubblici e privati.
  • Colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.
  • Partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto.

Sempre fino al 30 aprile 2022, inoltre, il green pass rafforzato, resterà obbligatorio per l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità.
  • Convegni e congressi.
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione.
  • Feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso.
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
  • Attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
  • Partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi che si svolgono al chiuso.

Mascherine

Oltre a quanto disposto per le scuole, vige obbligo delle mascherine Ffp2 fino al 30 aprile per i seguenti ambiti:

  • Mezzi di trasporto (aerei, treni, autobus, servizi di noleggio con conducente, impianti di risalita).
  • Spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive

Dal 1° aprile 2022 nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare mascherine chirurgiche. Lo stesso vale per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. E resta l’obbligo di mascherine al chiuso, ad esclusione delle abitazioni private.

Quarantene e isolamento

Dal 1° aprile 2022 dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus. Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell’autosorveglianza, ovvero portare la mascherina Ffp2 per 10 giorni dall’ultimo contatto, fare un test alla prima eventuale comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

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